Accordi territoriali per i contratti a canone concordato

Gli Accordi territoriali rappresentano uno degli strumenti centrali introdotti dalla legge n. 431/1998, la riforma che ha ridisegnato la disciplina delle locazioni abitative in Italia. Detta legge ha previsto la possibilità di stipulare contratti di locazione a canone concordato, fondati su parametri stabiliti a livello locale attraverso intese tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini. Tali accordi definiscono criteri omogenei per la determinazione dei canoni, la classificazione delle zone urbane, le caratteristiche degli immobili e le condizioni accessorie del rapporto locatizio.

In questo quadro si colloca l’articolo 2, comma 3, della L. n. 431/98, il quale stabilisce che, in alternativa ai contratti d’affitto a formula libera (4+4), è possibile stipulare contratti a canone concordato secondo quanto previsto dagli Accordi territoriali perfezionati dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori.

Tipologie di contratti a canone concordato:


– esigenze abitative ordinarie (durata 3 anni + 2 di proroga),
– esigenze transitorie (fino a 18 mesi, 
per le esigenze previste dall’Accordo territoriale ed espresse in contratto),
– studenti universitari (da sei mesi a tre anni).

CONFEDILIZIA CATANZARO, unitamente alle organizzazioni sindacali rappresentative dei conduttori come Sunia-CGIL, Sicet-Cisl, Uniat-Uil e Conia, ha sottoscritto in sede sindacale gli accordi territoriali ai sensi della legge n. 431/1998 e dei decreti ministeriali attuativi, il più recente dei quali è il D.M. 16 gennaio 2017, ai quali devono uniformarsi tali contratti, che possono essere stipulati nelle città di Catanzaro e di Lamezia Terme e in tutti i Comuni della Provincia di Catanzaro (vedi gli accordi che riguardano le diverse località, riportati di seguito).

I contratti agevolati (o canone concordato) consentono innanzi tutto di accedere all’importante agevolazione fiscale della “cedolare secca” al 10%, che è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, per la parte derivante dal reddito dell’immobile. In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Attenzione: è possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.

In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento, per esempio l’usufrutto, che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 10% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

Il reddito assoggettato a cedolare:
– è escluso dal reddito complessivo;
– sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni.

proprietari di immobili affittati possono inoltre usufruire dello sconto Imu del 25% in caso di contratto a canone concordato e potranno di conseguenza versare solo il 75% dell’imposta, a prescindere dall’aliquota decisa dal Comune.

Per godere delle agevolazioni, è necessario che il contratto di locazione risponda ai requisiti previsti dalla legge n. 431/1998, dai decreti ministeriali attuativi, da ultimo il D.M. 16 gennaio 2017, e dall’Accordo territoriale applicabile.

È inoltre necessaria l’attestazione di rispondenza giuridica ed economica del contenuto del contratto all’Accordo territoriale. Tale attestazione deve essere rilasciata congiuntamente dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo concluso, con la quale viene confermata la conformità del contenuto economico e normativo del contratto alla disciplina vigente e all’Accordo Territoriale stesso.

CONFEDILIZIA CATANZARO presta a favore degli interessati associati tutti i servizi di consulenza e assistenza in materia.

Gli Accordi territoriali rappresentano uno degli strumenti centrali introdotti dalla legge n. 431/1998, la riforma che ha ridisegnato la disciplina delle locazioni abitative in Italia. Detta legge ha previsto la possibilità di stipulare contratti di locazione a canone concordato, fondati su parametri stabiliti a livello locale attraverso intese tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini. Tali accordi definiscono criteri omogenei per la determinazione dei canoni, la classificazione delle zone urbane, le caratteristiche degli immobili e le condizioni accessorie del rapporto locatizio.

In questo quadro si colloca l’articolo 2, comma 3, della L. n. 431/98, il quale stabilisce che, in alternativa ai contratti d’affitto a formula libera (4+4), è possibile stipulare contratti a canone concordato secondo quanto previsto dagli Accordi territoriali perfezionati dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori.

Tipologie di contratti a canone concordato:


– esigenze abitative ordinarie (durata 3 anni + 2 di proroga),
– esigenze transitorie (fino a 18 mesi,
per le esigenze previste dall’Accordo territoriale ed espresse in contratto),
– studenti universitari (da sei mesi a tre anni).

CONFEDILIZIA CATANZARO, unitamente alle organizzazioni sindacali rappresentative dei conduttori come Sunia-CGIL, Sicet-Cisl, Uniat-Uil e Conia, ha sottoscritto in sede sindacale gli accordi territoriali ai sensi della legge n. 431/1998 e dei decreti ministeriali attuativi, il più recente dei quali è il D.M. 16 gennaio 2017, ai quali devono uniformarsi tali contratti, che possono essere stipulati nelle città di Catanzaro e di Lamezia Terme e in tutti i Comuni della Provincia di Catanzaro (vedi gli accordi che riguardano le diverse località, riportati nel menu a destra).

Essi consentono innanzi tutto di accedere all’importante agevolazione fiscale della “cedolare secca” al 10%, che è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, per la parte derivante dal reddito dell’immobile. In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Attenzione: è possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.

In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento, per esempio l’usufrutto, che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 10% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

Il reddito assoggettato a cedolare:
– è escluso dal reddito complessivo;
– sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni.

I proprietari di immobili affittati possono inoltre usufruire dello sconto Imu del 25% in caso di contratto a canone concordato e potranno di conseguenza versare solo il 75% dell’imposta, a prescindere dall’aliquota decisa dal Comune.

Per godere delle agevolazioni, è necessario che il contratto di locazione risponda ai requisiti previsti dalla legge n. 431/1998, dai decreti ministeriali attuativi, da ultimo il D.M. 16 gennaio 2017, e dall’Accordo territoriale applicabile.

È inoltre necessaria l’attestazione di rispondenza giuridica ed economica del contenuto del contratto all’Accordo territoriale. Tale attestazione deve essere rilasciata congiuntamente dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo concluso, con la quale viene confermata la conformità del contenuto economico e normativo del contratto alla disciplina vigente e all’Accordo Territoriale stesso.

CONFEDILIZIA CATANZARO presta a favore degli interessati associati tutti i servizi di consulenza e assistenza in materia.