REGISTRO AMMINISTRATORI IMMOBILIARI
DELLA CITTÀ E DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
 
REGOLAMENTO 

art. 1 - È istituito presso Confedilizia di Catanzaro, con sede in Catanzaro, vico 3° Raffaelli n. 10, il Registro degli Amministratori Immobiliari della Città e della Provincia di Catanzaro.
Esso comprende, in una apposita sezione, anche il Registro dei Revisori condominiali della Confedilizia.
art. 2 - L’istituzione del Registro ha lo scopo di fornire ai soci di Confedilizia Catanzaro e ai terzi interessati valide indicazioni per la nomina di amministratori di stabili, in modo che ne risultino garantite la moralità e le capacità e sia assicurata la professionalità.
art. 3 - Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo viene istituita, presso Confedilizia Catanzaro, una Commissione composta da cinque membri.
Rientrano tra i compiti della Commissione:
a) esaminare le domande di iscrizione e la relativa documentazione, nella quale devono risultare indicate almeno due referenze;
b) proporre al Consiglio direttivo di Confedilizia Catanzaro l’istituzione di corsi di formazione professionale, perfezionamento, aggiornamento per amministratori (l’attestazione di frequenza al corso e il superamento di eventuali prove finali costituiscono titolo preferenziale per l’accoglimento della domanda di iscrizione al Registro; le modalità e le condizioni di iscrizione e di svolgimento dei corsi sono fissate dal Consiglio direttivo di Confedilizia Catanzaro);
c) fornire al Consiglio direttivo di Confedilizia Catanzaro tutte le indicazioni per il raggiungimento delle finalità e stabilire le modalità volte ad assicurare l’affidabilità del Registro;
d) proporre al Consiglio direttivo di Confedilizia Catanzaro la quota per l’iscrizione al Registro.
art. 4 - I membri della Commissione sono nominati ogni anno dal presidente di Confedilizia Catanzaro su proposta del Consiglio direttivo della medesima associazione.
Gli stessi durano in carica fino alla nomina dei successori.
In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità o morte del membro nominato, il presidente provvede alla sua sostituzione osservando le modalità previste nel 1° comma del presente articolo.
Per gravi motivi il Consiglio Direttivo di Confedilizia Catanzaro può disporre la revoca della nomina di un membro della Commissione anche prima della scadenza del suo mandato e procedere alla sostituzione come stabilito nei commi precedenti.
art. 5 - La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, il vice presidente e il segretario.
La stessa, oltre ai compiti di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) tiene frequenti contatti - al fine di appuntarne eventuali esigenze e di raccoglierne, comunque, i suggerimenti, da sottoporre al Consiglio direttivo di Confedilizia Catanzaro - con tutti gli Amministratori iscritti al Registro, riunendoli – così costituiti in “Gruppo Amministratori Confedilizia Catanzaro” – almeno una volta ogni sei mesi.
art. 6 - Chiunque operi o aspiri a operare come amministratore può chiedere l’iscrizione al Registro, fornendo tutte le notizie personali e professionali utili per l’esame della domanda e dichiarando espressamente di accettare ogni obbligo discendente dal presente Regolamento.
art. 7 - La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio direttivo di Confedilizia Catanzaro, che la sottopone all’esame della Commissione di cui all’art. 3.
La Commissione procede al controllo e alla valutazione degli elementi forniti dal richiedente.
Qualora essi rispondano alle finalità del Registro, propone l’iscrizione allo stesso al Consiglio direttivo di Confedilizia Catanzaro, salvo che ritenga necessario, per acquisire maggiori elementi di giudizio, invitare il richiedente a un colloquio per la valutazione definitiva.
La Commissione trasmette anche la domanda per la quale propone la non iscrizione del richiedente.
Le proposte della Commissione devono essere sufficientemente motivate.
La domanda di iscrizione può essere riproposta dall’interessato.
art. 8 - Il Consiglio direttivo di Confedilizia Catanzaro decide sulle domande di iscrizione, e può anche disattendere il parere espresso dalla Commissione da esso nominata.
Lo stesso Consiglio esercita la vigilanza e il potere disciplinare sugli iscritti al registro attraverso la medesima Commissione.
art. 9 - I provvedimenti disciplinari sono: il richiamo scritto; la sospensione; la radiazione dal Registro.
I provvedimenti sono comunicati all’interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
art. 10 - Contro i provvedimenti disciplinari della Commissione di cui all’art. 6, l’interessato può proporre ricorso al Consiglio direttivo di Confedilizia Catanzaro tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.
art. 11 - La Commissione di cui all’art. 3 può proporre al Consiglio direttivo di Confedilizia Catanzaro l’iscrizione, d’ufficio, al Registro, di Amministratori che esercitano, da almeno 4 anni, la professione.
La proposta, una volta accolta dal Consiglio direttivo, deve ottenere il benestare dell’interessato il quale è tenuto a fornire contestualmente la documentazione richiesta e a versare la quota per l’iscrizione al registro.
art. 12 - In caso di costituzione di nuovo condominio o di modifica del vigente Regolamento condominiale da parte dell’Assemblea, gli Amministratori iscritti al Registro di cui al presente Regolamento cureranno l’inserimento nel Regolamento, ove non fosse già prevista, della clausola del ricorso alla Giunta condominiale di Confedilizia Catanzaro per l’amichevole composizione delle controversie che dovessero insorgere fra i condomini e fra questi e l’amministrazione, anche in tema di interpretazione della normativa di legge e del regolamento condominiale, prima di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di inserimento di clausola che prevede il ricorso all’arbitrato, sarà prevista la richiesta la nomina del terzo arbitro al Presidente di Confedilizia Catanzaro.
Il mancato interessamento dell’Amministratore ai fini dell’inserimento della clausola di cui trattasi è valutabile agli effetti del precedente articolo 9.
art. 13 - Per i Revisori condominiali della Confedilizia si osservano, con gli adattamenti necessari, le stesse norme contenute nel presente regolamento per gli Amministratori di condominio.