Per l’anno 2020, la speciale aliquota si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei Comuni di cui sopra con popolazione fino a 10.000 abitanti (verificare, a tal fine, i dati sulla popolazione legale risultanti dall’ultimo censimento Istat). Circa l’interpretazione della normativa riproposta, si raccomanda di tenersi in contatto con le Associazioni territoriali di Confedilizia per la gestione di situazioni di incertezza ovvero di difformi orientamenti dei locali uffici dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, la norma approvata estende – sempre in via permanente – la cedolare del 10% ai contratti di locazione stipulati nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016 (riguardante gli eventi sismici che hanno colpito nel 2016 i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nei quali sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una “zona rossa”. Sono disponibili i relativi elenchi. Si tratta di un risultato importante, per il quale Confedilizia ha lavorato con costanza durante tutto l’iter del milleproroghe, in continuo contatto con deputati di maggioranza e di opposizione. 
In materia di cedolare, deve comunque lamentarsi, ancora una volta, la mancata previsione delle norme di applicazione della cedolare del 10% ai contratti commerciali. È paradossale che non ci si accorga dei danni che la mancata proroga provoca al settore commerciale, tuttora paradossalmente governato da una normativa di 40 anni fa (cosiddetta dell’equo canone).
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